STATUTO
TITOLO I
Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione Italiana di Studi Ucraini AISU con sede in Roma, via delle Sette Chiese 13 – tale sede potrà essere variata su semplice deliberazione dei Soci.
Art. 2: STATUTO
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività e vincola all’osservanza tutti i Soci. Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi il diritto. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3: FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è un’organizzazione di studiosi ed operatori culturali, non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale. Essa ha quale scopo la conoscenza dell’Ucraina, la promozione e la pianificazione degli studi ucrainistici in Italia – in particolare ha il compito di sollecitare persone, enti e istituzioni pubblici e privati, che possono essere interessati agli studi di Ucrainistica in Italia affinché in special modo possano:
Attivare nelle università italiane corsi di lettorato e posti di ricercatore e professore in Lingua e letteratura ucraina;
Istituire lettorati di scambio tra università italiane ed ucraine;
Indirizzare gli studiosi ucraini presenti in Italia che vogliono svolgere attività di ricerca in archivi e biblioteche italiani;
Adoperarsi per la creazione di canali istituzionali di rapporti culturali fra i due Paesi attraverso i quali possa essere dato impulso nelle università ucraine alla formazione di studiosi locali dei rapporti reciproci;
Favorire il processo di scambio tra studenti e studiosi dei due Paesi per frequenza di corsi e svolgimento di molteplici attività di ricerca scientifica, attraverso un’azione coordinata con gli Enti istituzionalmente a ciò preposti;
Favorire la frequenza delle scuole di Italianistica per gli specialisti ucraini e di quelle di Ucrainistica per gli specialisti italiani;
Promuovere la compilazione di dizionari, manuali di lingua, di storia e di letteratura ucraina, di repertori bibliografici;
Stimolare la traduzione in lingua italiana di quelle opere di autori ucraini classici e moderni;
L’Associazione si propone inoltre di:
Curare la redazione di bollettini informativi sulle attività dell’Associazione e dei singoli Soci e la pubblicazione di una rivista scientifica specializzata;
Coordinare i rapporti con l’Associazione Italiana di Slavisti (AIS), la Mižnarodna Asociacija Ukrajinistiv (MAU) e le Associazioni di studi ucraini operanti negli altri Paesi;
Organizzare periodicamente convegni riguardanti temi generali e particolari dell’Ucrainistica – L’Associazione Italiana di Studi Ucraini agisce in stretta collaborazione con la Mižnarodna Asociacija Ukrajinistiv (MAU) e con l’Associazione Italiana degli Slavisti (AIS).
TITOLO II
Art. 4: SOCI – AMMISSIONE
Sono Soci tutte le persone fisiche e/o giuridiche, italiane o straniere che condividono le finalità dell’Associazione. Coloro che desiderano iscriversi all’Associazione debbono presentare al Comitato Direttivo domanda scritta e sottoscritta da due Soci presentatori. Il Socio è ammesso all’Associazione con delibera dell’Assemblea dei Soci, previa presa di conoscenza delle finalità statutarie e sottoscrizione della quota sociale.
Art. 5: CATEGORIE
I Soci si distinguono in: a) Ordinari: b) Onorari (coloro che hanno reso particolari servizi all’Associazione). La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, per morosità, dichiarata dal Comitato Direttivo trascorso un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto, o indegnità, sancita dall’Assemblea dei Soci.
Art. 6: DIRITTI
I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Le cariche sociali sono gratuite. Non possono ricoprire cariche sociali i Soci dipendenti, né coloro che comunque ricevono retribuzioni, a qualsiasi titolo, dall’Associazione – I Soci hanno diritto di consultare tutti gli atti ufficiali degli organi associativi.
Art. 7: DOVERI
I Soci pagano una quota associativa annuale il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’Assemblea e dovrà essere versato entro il 1° (primo) giugno di ogni anno. I Soci devono svolgere la propria attività in linea con gli scopi dell’Associazione in modo gratuito e senza fini di lucro. Il comportamento dei Soci verso gli altri Soci e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato al correttezza e collaborazione.
TITOLO III
Art. 8: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci;
Il presidente;
Il Comitato Direttivo, composto da tre a cinque membri;
Il Segretario Organizzativo;
Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri;
Art. 9: PRESIDENTE – COMITATO DIRETTIVO
IL Presidente, i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci, restano in carica per un periodo di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Comitato Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Presidente nomina il Segretario Organizzativo. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o, comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa. Il Presidente o, in caso di suo impedimento, uno dei consiglieri, rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Art. 10: ASSEMBLEA
I Soci sono convocati in Assemblea dal Comitato Direttivo almeno una volta l’anno entro il 10 (dieci) giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, o mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. La convocazione può avvenire anche fuori della sede sociale. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e il Collegio dei Sindaci, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro alla stessa demandato per legge o per Statuto. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni Socio può intervenire con non più di una delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro membro del Comitato Direttivo; in mancanza, da un presidente eletto dall’Assemblea stessa nel proprio seno. Spetta al Presidente o al segretario dallo stesso nominato, constatare la regolarità delle deleghe, la validità della convocazione redigere il processo verbale. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
TITOLO IV
Art. 11: COLLEGIO DEI SINDACI
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea.
TITOLO V
Art. 12: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Quote sociali;
Beni immobili e mobili;
Contributi;
Rimborsi;
Donazioni e lasciti;
Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
Ogni altro tipo di entrate.
L’esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
TITOLO VI
Art. 13: SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 14: CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.